STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO 
 
                               Art. 1. 
                    (Distinzione delle carriere) 
 
  Le carriere degli impiegati civili dello  Stato,  amministrativi  e
tecnici, sono distinte come segue: 
    carriere direttive; 
    carriere di concetto; 
    carriere esecutive; 
    carriere del personale ausiliario. 
  Le singole carriere e le relative  qualifiche  sono  stabilite  per
ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.