STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO Art. 1. (Distinzione delle carriere) Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue: carriere direttive; carriere di concetto; carriere esecutive; carriere del personale ausiliario. Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.